Cosa prevede il nuovo articolo 187 del Codice della Strada in tema di guida dopo l’assunzione di stupefacenti

A seguito delle modifiche apportate al Codice della Strada dalla Legge n. 177 del 25/11/2024, l’art. 187 del C.d.S. ha subito una profonda revisione.

Infatti, l’originaria formulazione che puniva la “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope” è stata sostituita da una ben più rigida previsione che punisce chiunque si ponga alla guida dopo aver assunto le predette sostanze.

L’attuale previsione, quindi, sanziona la mera condotta di guida dopo l’assunzione di sostanze, a prescindere dall’accertamento dello stato di alterazione che, difatti, viene presunto nel caso in cui gli accertamenti sui campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente diano esito positivo.

In particolare, il dispositivo del nuovo art. 187 del Codice della Strada stabilisce che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno.

L’articolo in questione prevede un aumento delle sanzioni, da un terzo alla metà, per i conducenti di età inferiore ai ventuno anni, per i neo patentati (primi tre anni dal conseguimento della patente), per i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose e per i conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche in caso di rimorchio, di autobus o altri veicoli con più di otto posti, di autoarticolati o autosnodati.

Se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sopra indicate sono raddoppiate.

Nel caso in cui il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, è previsto un aumento dell’ammenda da un terzo alla metà.

Come viene accertata l’assunzione di sostanze stupefacenti

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di prelievo di campioni ematici e salivari presso strutture sanitarie, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi attraverso apparecchi portatili.

Quando gli accertamenti qualitativi danno esito positivo, oppure quando gli agenti operanti hanno altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute.

I predetti accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale (prelevati con specifiche modalità atte a garantirne la corretta conservazione) sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Tuttavia, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tali strutture sanitarie, su richiesta degli organi di Polizia stradale, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico.

Copia del referto sanitario positivo viene tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al Prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Prefetto, sulla base dell’esito positivo degli accertamenti qualitativi e/o quantitativi, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti si sottoponga alla visita medica nel termine di sessanta giorni (volta ad accertare i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).

Contestazione per sostanze stupefacenti? Gli accertamenti effettuati devono essere esaminati insieme alla documentazione disponibile.

Verbali, modalità degli accertamenti, eventuali prelievi o test, documentazione sanitaria e circostanze della guida devono essere valutati nel loro complesso prima di definire la strategia difensiva.

Quali sono le conseguenze del rifiuto a sottoporsi agli accertamenti?

In caso di rifiuto di sottoporsi al narcotest, e quindi in caso di condotta ostativa o deliberatamente volta ad eludere l’accertamento, il conducente è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. La condanna per il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga alla visita medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, entro 60 giorni.

Lo stupefacente deve essere in grado di alterare lo stato psicofisico del conducente: la sentenza della Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 10/2026, la Corte Costituzionale ha stabilito che la rilevanza penale della condotta deve essere limitata nel tempo, salvaguardando così il principio di ragionevolezza e la sicurezza stradale. Secondo i giudici costituzionali, la punibilità deve scattare solo se la guida avviene entro un lasso temporale in cui è ragionevole presumere che le sostanze siano ancora attive. Di conseguenza, lo stupefacente deve essere in grado di alterare lo stato psicofisico del conducente, compromettendone la capacità di guida e creando un pericolo concreto per la circolazione. La Consulta ha chiarito che questa interpretazione restrittiva non viola il principio di legalità in materia penale. Sebbene il testo letterale della norma sia più ampio, i giudici possono legittimamente ridurre l’area del penalmente rilevante per adeguarla alla Costituzione. Il principio di legalità, infatti, vieta l’estensione analogica della legge a casi non previsti (in malam partem), ma non impedisce una lettura più favorevole al cittadino che ne limiti l’applicazione, purché compatibile con la ratio della norma.

Quali sono le conseguenze amministrative della guida dopo l’assunzione di stupefacenti

All’accertamento del reato, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Peraltro, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

Con la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche nel caso sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato (salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato).

In caso di accertamento del reato in questione a carico di un conducente di età inferiore agli anni ventuno, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età.

Qualora, al momento della commissione del reato di guida dopo l’assunzione di sostanze, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell’articolo 122 C.d.S. (foglio rosa), le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dall’articolo 187 C.d.S. si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida e l’interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.

Quando invece il reato è commesso da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente, si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all’estero, per un periodo da uno a due anni.

Quando sono applicabili i lavori di pubblica utilità?

Salvo il caso in cui il conducente, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia provocato un incidente, la pena detentiva e pecuniaria inflitta per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente.

Che durata hanno i lavori di pubblica utilità applicati in sostituzione della pena?

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Con il decreto penale di condanna o con la sentenza, il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero l’ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente, di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente.

Cosa succede se vengono violate le disposizioni disposte in tema di lavori di pubblica utilità?

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.