Omicidio stradale e nautico

Il reato di omicidio stradale punisce, con la reclusione da due a sette anni, chi provoca la morte di una persona a causa della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima e interna, introducendo pene graduate in base alla gravità della condotta del conducente.
La stessa pena è prevista per colui che abbandona animali domestici sulla strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono ne derivi un incidente stradale con conseguenze mortali.

Quali sono le ipotesi aggravate?

All’ipotesi base, si aggiungono ipotesi aggravate in caso di assunzione di alcol e droghe prima di porsi al volante o al timone: il livello di alcol nel sangue e l’assunzione di sostanze stupefacenti determinano l’applicazione di sanzioni più severe.
La pena, infatti, sale da 8 a 12 anni di reclusione per chi guida un veicolo a motore o un’unità da diporto in stato di alterazione per droghe oppure in stato di ebbrezza alcolica grave, ossia con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)(rientrante nella lettera c dell’art. 186 del Codice della Strada e nei relativi articoli del Codice della Nautica da Diporto).
La stessa pena massima è prevista anche per i conducenti professionali o di mezzi pesanti (indicati dall’art. 186-bis del CdS e dalle norme nautiche) a cui viene riscontrato un tasso alcolemico anche solo di livello medio, ossia con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)(lettera b dell’art. 186 CdS).
Si applica la pena da 5 a 10 anni di reclusione a tutti gli altri conducenti non professionali che provocano la morte di una persona guidando un mezzo a motore o un’unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica di livello medio: tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)(lettera b dell’art. 186 CdS)
La pena da 5 a 10 anni di reclusione non scatta solo per l’alcol , ma viene applicata anche in caso di manovre pericolose e per l’eccesso di velocità. La norma, infatti, prevede detta pena per chi si rende responsabile di specifiche condotte di guida pericolose nei centri urbani o sulle strade extraurbane.

Quali sono le condotte di guida pericolose punite con la pena da a 10 anni di reclusione in caso di incidente mortale?

La pena da 5 a 10 anni di reclusione si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

La pena è aumentata se il conducente è privo di patente?

In caso di guida senza aver mai conseguito la patente (o la patente nautica, ove prescritta), di guida con patente sospesa o revocata e di guida di un veicolo o di un’unità da diporto di proprietà del conducente che risulta privo di assicurazione obbligatoria, la pena è ulteriormente aumentata di 1/3.

Sono previste riduzioni di pena in caso di concorso di colpa?

Se la morte non è l’esclusiva conseguenza dell’azione del conducente, ma ad esempio ha contribuito l’imprudenza della vittima o di terzi, la pena è diminuita fino alla metà. Si tratta di un’attenuante ad effetto speciale (la riduzione della pena è superiore ad 1/3 visto che può arrivare fino alla metà) applicabile nel caso in cui, l’omicidio stradale o nautico, è stato cagionato dall’agente ma con il concorso di altri fattori causali. Tali fattori possono essere di qualsivoglia natura: condotte umane (ad es. comportamenti della vittima o di altri guidatori, condotta negligente da parte dei sanitari), eventi naturali (es. eventi atmosferici imprevedibili), difetti meccanici o altre cause esterne non imputabili al conducente (es. attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici).

Cosa prevede la norma in caso di morte di più persone?

Nelle ipotesi di cui, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna o nelle altre specifiche ipotesi aggravate previste dalla norma, il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
In tal caso, non si tratta di un aggravante ma di un’ipotesi di concorso formale, trattandosi di caso in cui l’evento offensivo plurimo deriva da una condotta unica, ossia dalla medesima condotta tenuta dal soggetto agente.

Tabella operativa aggiornata: Art. 589-ter c.p.

Elemento GiuridicoSpecifiche Tecniche e Parametri di Calcolo
Natura GiuridicaCircostanza aggravante ad effetto speciale (aumento superiore a un terzo).
Reato PresuppostoOmicidio stradale o nautico colposo (ai sensi dell’art. 589 bis c.p.).
Condotta MaterialeAllontanamento dal luogo del sinistro volto a impedire o ostacolare l’identificazione immediata.
Elemento SoggettivoColpa per il reato base (evento morte) + Dolo (anche eventuale) per la fuga.
Aumento di PenaIncremento fisso da un terzo a due terzi applicato sulla pena base edittale.
Sbarramento EdittaleClausola di salvaguardia: la pena finale non può mai essere inferiore a 5 anni di reclusione.
Regime del Bilanciamento
(Art. 69 c.p. / Art. 590-quater c.p.)
Vige il divieto di prevalenza ed equivalenza delle attenuanti (anche delle generiche ex art. 62-bis c.p.).
L’art. 589-ter c.p. è “blindato”: il giudice deve prima calcolare l’aumento per la fuga e, solo successivamente, applicare l’eventuale detrazione per le attenuanti sulla pena così aumentata.
Regime Processuale• Procedibilità: D’ufficio
• Competenza: Tribunale in composizione collegiale
• Arresto in flagranza: Obbligatorio (art. 380 c.p.p.)
Causa di Esclusione dell’Arresto
(Art. 189, comma 8 C.d.S.)
L’arresto obbligatorio in flagranza non si applica se il conducente si mette a immediata disposizione delle autorità di polizia entro le 24 ore successive al fatto (c.d. ravvedimento operoso).
Rapporto con il C.d.S.• Assorbe il reato di fuga (art. 189, comma 6 C.d.S.).
• Concorre con l’omissione di soccorso (art. 189, comma 7 C.d.S.) solo se la vittima non è deceduta sul colpo.
Misura AmministrativaRevoca automatica della patente (art. 222 C.d.S.) con blocco del conseguimento per 30 anni.