La norma disciplinata dall’art. 590 bis del Codice Penale, prevede che chiunque, per colpa, cagioni ad altri una lesione personale grave con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena, in caso di lesioni gravissime, sale da uno a tre anni di reclusione. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona lesioni personali, gravi o gravissime.

Quando le lesioni devono considerarsi gravi o gravissime?

La lesione personale è grave:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Sono previste pene più alte se le lesioni colpose sono state commesse da chi si è messo alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze?

La norma di cui all’art. 590 bis del Codice Penale, prevede un aggravamento di pena per chi, ponendosi alla guida di un veicolo a motore ovvero alla guida di un’unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa una lesione personale.

In tali casi, il conducente è punito:

  • con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
  • con la reclusione da quattro a sette anni per le lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
  • con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi in caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
  • con la reclusione da due a quattro anni per le lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

Sono previste pene più severe per determinate categorie di conducenti?

Mentre per i conducenti comuni le sanzioni più severe previste dal secondo comma dell’art. 590 bis del Codice Penale scattano solo superando la soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico, per i conducenti di determinate categorie, ai quali è richiesta una particolare attenzione nel rispetto delle norme stradali, le pene massime previste dal predetto articolo si applicano a partire da un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Pertanto, se un conducente delle categorie di cui agli artt. 85, 86 o 87 del Codice della Strada causa un incidente in stato di ebbrezza (con tasso superiore allo 0,8 g/l) o dopo aver assunto stupefacenti, le pene detentive sono:

  • la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi;
  • la reclusione da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le particolari categorie di conducenti cui si riferisce la norma sono:

  • conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone;
  • conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose;
  • conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
  • conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t;
  • conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto;
  • conducenti di autoarticolati e di autosnodati.

Sono previste pene più severe se le lesioni colpose sono state provocate da persona priva della patente di guida?

Si, sono previste pene più severe se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

In tal caso, la normativa distingue l’applicazione delle pene in base alla gravità delle lesioni provocate alla vittima:

  • Lesioni stradali gravi o gravissime (Art. 590-bis c.p.): se il conducente senza patente cagiona per colpa lesioni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) o gravissime (lesioni insanabili o perdita di un senso/organo), si applica la disciplina prevista dall’art. 590 bis Codice della Strada ma la pena è aumentata fino a un terzo;
  • Lesioni stradali lievi o lievissime (Art. 590 c.p.): Se le lesioni comportano una malattia entro i 40 giorni, si applica la disciplina generale delle lesioni colpose. Anche in questo caso, la violazione delle norme sulla circolazione stradale e la mancanza dei requisiti amministrativi per guidare comportano un inasprimento del trattamento sanzionatorio o influenzano la valutazione della colpa specifica da parte del giudice.

Quali pene sono previste che chi tiene condotte di guida pericolose tali da determinare ad altri lesioni personali gravi o gravissime?

Le pene della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime si applicano:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Sono previste delle ipotesi di attenuazione della pena?

E’ prevista una riduzione della pena qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. Tale previsione si configura come una circostanza attenuante a effetto speciale (poiché comporta un abbattimento della sanzione oltre il terzo ordinario, potendo raggiungere la metà della pena) che trova applicazione qualora il sinistro stradale o nautico mortale non sia dipeso esclusivamente dal conducente, ma sia derivato dalla concomitanza di ulteriori elementi causali. Questi fattori concomitanti possono rivestire qualsiasi forma: azioni di terzi (quali la condotta della stessa vittima, di altri utenti della strada o l’imperizia del personale medico), fenomeni naturali (come perturbazioni meteorologiche repentine), avarie meccaniche del mezzo o altri eventi esogeni non ascrivibili all’autore del reato (ad esempio, l’improvvisa invasione della corsia da parte di fauna selvatica).

Quali sono le conseguenze giuridiche nel caso di un sinistro plurioffensivo?

Nell’eventualità in cui il conducente del mezzo o dell’imbarcazione da diporto determini il decesso di molteplici soggetti, oppure la morte di uno o più individui unitamente al ferimento di altre persone, violando il codice della strada, le leggi sulla navigazione o le ulteriori fattispecie qualificate dalla legge, il calcolo della sanzione segue una regola precisa. Si assume come base la sanzione prevista per l’infrazione più severa tra quelle realizzate, incrementandola fino al triplo.
In ogni caso, il limite edittale invalicabile è fissato a diciotto anni di reclusione. Sotto il profilo dogmatico, questa fattispecie non costituisce una circostanza aggravante in senso stretto. Si tratta invece di una disciplina specifica di concorso formale di reati, che si realizza quando una singola azione od omissione posta in essere dal colpevole genera una pluralità di eventi lesivi.

Il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime è perseguibile a querela di parte o d’ufficio?

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo stesso.
La Riforma Cartabia, infatti, ha previsto la procedibilità a querela, fatta eccezione per le seguenti ipotesi aggravate previste dalla norma:
– conducente in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico medio e alto) e per determinate categorie di conducenti;
– conducente in stato di alterazione psico-fisica per l’effetto di sostanze stupefacenti;
– velocità in centro urbano pari o superiore di al doppio di quella consentita (e comunque non inferiore ai 70 km/h);
– velocità su strade extraurbane superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
– circolazione contromano o attraversamento di un incrocio con semaforo rosso;
– inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni stradali, curve o dossi;
– sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali o in caso di linea continua.

Tabella operativa: Art. 590-bis c.p.

Elemento GiuridicoSpecifiche Tecniche e Parametri di Calcolo
Inquadramento NormativoReato autonomo colposo introdotto dalla Legge n. 41/2016 (art. 590-bis c.p.).
Classificazione delle LesioniGravi: Malattia/incapacità > 40 giorni o indebolimento permanente di un senso/organo (reclusione da 3 mesi a 1 anno).
Gravissime: Malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso/organo/arto o sfregio permanente (reclusione da 1 a 3 anni).
Aggravante della Fuga
(Art. 590-ter c.p.)
Circostanza aggravante ad effetto speciale applicabile se il conducente si dà alla fuga a seguito del sinistro.
Aumento di pena: Da un terzo a due terzi.
Sbarramento edittale: La pena finale non può essere inferiore a 3 anni di reclusione.
Regime della Procedibilità
(Riforma Cartabia D.Lgs. 150/2022)
Modifica sostanziale del regime dei reati stradali:
• Ipotesi base (art. 590-bis, c. 1): Procedibile a querela della persona offesa.
• Ipotesi aggravate (commi successivi, es. ebbrezza grave o alterazione da stupefacenti): Resta procedibile d’ufficio.
Regime del Bilanciamento
(Art. 69 c.p. / Art. 590-quater c.p.)
Vige il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti di cui all’art. 590-bis (commi 2-6) e all’art. 590-ter (fuga). Le detrazioni per le circostanze attenuanti (comprese le generiche ex art. 62-bis c.p.) operano esclusivamente sulla pena precedentemente aumentata per effetto delle aggravanti.
Esclusione dell’Arresto
(Art. 189, comma 8 C.d.S.)
L’eventuale arresto in flagranza (laddove applicabile per le ipotesi aggravate) non è consentito se il conducente si mette a immediata disposizione delle autorità di polizia entro le 24 ore successive al fatto.
Sanzione Amministrativa Accessoria
(Art. 222 C.d.S. e Sent. Cost. 88/2019)
Sospensione della patente (fino a 2 anni) o Revoca: Non c’è automatismo. Il giudice valuta discrezionalmente il tipo di sanzione, a meno che non ricorrano le aggravanti di ebbrezza grave o stupefacenti (dove la revoca resta automatica).
Termini per nuova patente: In caso di revoca, il divieto di conseguimento varia da 5 anni (base) fino a 12 anni nell’ipotesi aggravata dalla fuga.