La norma disciplinata dall’art. 590-ter c.p. “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche” persegue una duplice esigenza: impedire condotte elusive, volte a compromettere la ricostruzione del sinistro e l’accertamento delle responsabilità, e punire più severamente la spiccata insensibilità criminale di chi si allontana incurante delle gravi lesioni cagionate. Il reato in questione prevede, pertanto, che se il conducente si dà alla fuga dopo aver procurato lesioni gravi o gravissime a terzi, la pena prevista dall’art. 590-bis del Codice Penale (“Lesioni personali stradali gravi o gravissime”) è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Natura giuridica e struttura della norma

L’art. 590-ter c.p., introdotto dalla Legge n. 41/2016 ed esteso alle lesioni nautiche dalla Legge n. 138/2023, non configura una fattispecie autonoma di reato, bensì una circostanza aggravante ad effetto speciale. Sotto il profilo strutturale, la norma fonde un delitto base colposo (art. 590-bis c.p.) e un illecito omissivo doloso di pericolo (la fuga).

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, ossia l’elemento psicologico del reato, si assiste a una coesistenza strutturale tra la colpa (generica o specifica) che sorregge l’evento lesivo primario (le lesioni) e il dolo (anche eventuale) che qualifica la volontà di sottrarsi all’identificazione nell’immediatezza del sinistro.

Il trattamento sanzionatorio

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il legislatore, per contrastare l’allarme sociale connesso alla pirateria stradale e nautica, ha strutturato un meccanismo sanzionatorio rigido, prevedendo sia il “blocco” del bilanciamento delle attenuanti (art. 590-quater c.p.), sia fissando un limite minimo inderogabile di tre anni di reclusione.

La vera peculiarità tecnica risiede nel blindato regime di computo delle circostanze previsto dall’art. 590-quater c.p., che impone il divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti concorrenti (fatta eccezione per la minore età ex art. 98 c.p. e la minima partecipazione ex art. 114 c.p.). Qualsiasi attenuante comune o generica (art. 62-bis c.p.) opererà soltanto quale diminuzione sulla pena risultante dall’applicazione dell’aggravante della fuga.

Il vaglio della Corte Costituzionale

Il rigido automatismo sanzionatorio (il minimo edittale fissato in tre anni) è stato oggetto di rimessione alla Consulta per presunta violazione degli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, della Costituzione. I giudici di merito paventavano una sproporzione sanzionatoria nei casi in cui il fatto-base colposo fosse di lieve entità. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 195 del 27 ottobre 2023, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità, chiarendo che il minimo di 3 anni non rappresenta una “pena fissa” in senso assoluto, ma la base di un duplice meccanismo di calcolo che riflette una scelta politico-criminale non irragionevole. Il legislatore ha legittimamente graduato la risposta punitiva valorizzando il gravissimo dovere di solidarietà che grava su chiunque sia coinvolto in un sinistro.