Organizzare o partecipare a gare di velocità non autorizzate è reato?

Il Codice della Strada disciplina il tema delle competizioni sportive su strada agli artt. 9, 9 bis e 9 ter.
Innanzitutto, l’art. 9 del C.d.S. prevede che sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge e che, al fine di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli devono essere autorizzate.
L’autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui devono avere luogo le gare.
Le competizioni su strada con veicoli a motore, quindi, se autorizzate, sono consentite.
In caso contrario, l’art. 9 bis del C.d.S. stabilisce che chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000 e che la stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
Le pene su indicate sono aumentate fino ad un anno nel caso in cui alla competizione partecipino minori di anni diciotto.

Cosa prevede il Codice della Strada in caso di scommesse clandestine?

Se le competizioni su strada con veicoli a motore sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, le pene previste dall’art. 9 bis del C.d.S, sono aumentate fino ad un anno.
Peraltro, oltre ai partecipanti, anche chi effettua scommesse sulle gare è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Cosa accade in caso di gare estemporanee e non organizzate?

L’art. 9 ter del C.d.S. prevede un ultima ipotesi di reato, ossia il caso in cui, pur senza un’organizzazione preventiva, due o più conducenti di veicoli a motore gareggino in velocità effettuando manovre non giustificate e connotate da atteggiamenti azzardati e provocatori, quali ad esempio sorpassi o spostamenti repentini volti ad ostacolare o primeggiare su altri concorrenti. Il predetto articolo, prevede per i soggetti impegnati nella gara improvvisata la pena della reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
Anche in questo caso, se dallo svolgimento della competizione improvvisata deriva la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni e se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Sono previste sanzioni accessorie?

Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.