In sintesi:
- La guida in stato di ebbrezza è vietata dall’art. 186 del Codice della Strada.
- Per la generalità dei conducenti il limite ordinario è 0,5 g/L.
- Per neopatentati, minori di 21 anni e conducenti professionali il limite è zero.
- Oltre 0,8 g/L la violazione assume rilievo penale.
- Sanzioni, procedimento penale, sospensione e revoca della patente: le possibili strategie difensive dipendono dal caso concreto.
La guida in stato di ebbrezza è una delle contestazioni più frequenti e delicate in materia di circolazione stradale.
Chi viene fermato dopo aver assunto alcolici si trova spesso di fronte a conseguenze immediate: controllo con etilometro, ritiro della patente, verbale, eventuale procedimento penale e, nei casi più gravi, revoca della patente e confisca del veicolo.
Il punto di partenza, quindi, è il tasso alcolemico accertato, cioè la concentrazione di alcol nel sangue espressa in grammi per litro riscontrata in capo al guidatore.
La norma che vieta la guida in stato di ebbrezza, infatti, per stabilire lo stato psico-fisico del soggetto che si pone alla guida, non si basa sulla quantità di alcol ingerita, ma a quella assorbita dal suo organismo e rilevabile nel sangue.
Infatti, è la concentrazione di alcol nel sangue a determinare l’azione e gli affetti dell’alcol sull’organismo.
Sebbene il processo di assorbimento dell’alcol vari da soggetto a soggetto, le evidenze scientifiche tendono a correlare determinati livelli di concentrazione di alcol nel sangue a specifici effetti sul comportamento.
Da ciò deriva la scelta del legislatore di prevedere dei livelli di tassi-soglia di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue calcolata secondo un rapporto grammi-litro) a cui ricollegare una definizione legale dello stato di ebbrezza.
Tuttavia, sono numerosi i fattori che incidono sulla determinazione del tasso di alcol nel sangue.
Oltre alla quantità di bevanda alcolica ingerita, infatti, bisogna tenere conto della percentuale alcolica della stessa, del sesso e del peso corporeo del soggetto, della costituzione fisica, del tempo necessario a metabolizzare l’alcol ed anche dell’abitudine dell’assuntore a bere alcolici.
Per avere un’idea dell’incidenza del sesso, del peso, del tipo di bevande assunte e del tempo trascorso sul tasso alcolemico, puoi utilizzare il calcolatore online gratuito del tasso alcolemico.
Inserendo i dati corrispondenti al sesso e alla corporatura di soggetto, il numero e la tipologia di bevande assunte e le ore trascorse dall’assunzione, sarà possibile prevedere la corrispondente quantità di alcol nel sangue.
Ovviamente, si tratta di una mera presunzione priva di valore scientifico/probatorio ma comunque indicativa di come sia facile superare le soglie previste dalla legge.
Tale simulazione, ovviamente, non tiene conto dei fattori individuali, ossia di quei fattori come la stanchezza, lo stress, l’assunzione di farmaci, le malattie, la nicotina, ecc., che tendono a potenziare gli effetti dell’alcol.
Pertanto, non bisogna confondere la sensazione soggettiva di “sentirsi lucidi” con l’idoneità alla guida.
Anche quantità apparentemente moderate di alcol possono alterare riflessi, attenzione, percezione delle distanze, capacità di frenata e valutazione del rischio.
In questa guida analizziamo cosa prevede la legge, quando la guida in stato di ebbrezza diventa reato, quali sono le sanzioni, cosa succede alla patente e quali profili difensivi possono essere valutati con un avvocato esperto in reati stradali.
Per poter valutare adeguatamente le possibili conseguenze per il contravventore, oltre al mero dato numerico (tasso alcolemico riscontrato) contano anche le modalità del controllo, l’orario delle misurazioni, l’eventuale causazione di un incidente, la categoria del conducente, la presenza di eventuali precedenti e la correttezza formale del verbale.
Conserva il verbale, gli scontrini dell’etilometro e tutta la documentazione ricevuta. Tasso rilevato, orari delle misurazioni, modalità dell’accertamento e circostanze del controllo sono elementi da esaminare nella valutazione del caso.
Cos’è la guida in stato di ebbrezza
L’art. 186 del Codice della Strada vieta la guida sotto l’influenza dell’alcol.
Occorre, quindi, per prima cosa comprendere cosa debba intendersi esattamente per guida in stato di ebbrezza.
Partiamo innanzitutto dal concetto di guida: la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha chiarito che nella nozione di guida debba rientrare la conduzione di tutti i tipi di veicoli, quindi anche i veicoli a braccia, i veicoli a trazione animale, i velocipedi, le slitte, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, le macchine agricole e, persino, i velocipedi, le biciclette e i monopattini elettrici.
Per quanto riguarda il luogo in cui è possibile incorrere in un accertamento per guida in stato di ebbrezza, la condotta punibile è solo quella che avviene su strada, ossia su area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
Restano, quindi, escluse dall’applicazione delle norme del Codice della Strada tutte quelle aree che sono riservate all’uso esclusivo dei proprietari privati che, anche se destinate alla circolazione, non sono di uso pubblico ma di pertinenza esclusiva dei proprietari.
Le norme del Codice della Strada possono, invece, ritenersi applicabili a quelle aree provate in cui, lecitamente, possa accedere un numero indeterminato di utenti diverse dai proprietari.
Differenza tra tasso alcolemico e stato di alterazione
Il tasso alcolemico è un dato misurabile, espresso in g/L.
Lo stato di alterazione, invece, può emergere anche da elementi descrittivi riportati nel verbale, come equilibrio, linguaggio, alito vinoso, occhi lucidi, condotta di guida o comportamento durante il controllo.
Nella pratica difensiva è importante verificare entrambi gli aspetti: il valore numerico accertato e le modalità con cui le autorità sono arrivate a quel risultato.
Cosa cambia con il Nuovo Codice della Strada (Legge 177/2024)
Mettersi al volante dopo aver assunto alcolici è da sempre vietato, ma con l’entrata in vigore delle nuove norme (Legge 177/2024), le conseguenze sono diventate drasticamente più pesanti.
Il legislatore, infatti, ha scelto la linea della “tolleranza zero”, introducendo non solo sanzioni amministrative e penali più alte, ma anche nuovi dispositivi tecnologici di controllo e ferree limitazioni per i conducenti già condannati in ordine a tale reato.
Il nuovo Articolo 186 del Codice della Strada, statuisce, innanzitutto, che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche
Ciò premesso, la norma continua a distinguere la gravità dell’infrazione in base al tasso alcolemico (grammi di alcol per litro di sangue) ma, a seguito delle modifiche apportate con la Legge 177/2024, le conseguenze delle diverse violazioni sono ora più rigide prevedendo che:
Guida in stato di ebbrezza e art. 186 C.d.S.
L’art. 186 C.d.S. distingue tre fasce principali di gravità, basate sul tasso alcolemico accertato: oltre 0,5 e fino a 0,8 g/L; oltre 0,8 e fino a 1,5 g/L; oltre 1,5 g/L.
La prima fascia ha natura amministrativa, mentre le fasce superiori hanno rilievo penale.
La struttura del reato, quindi , è costruita su un modello di tassi-soglia di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue calcolata secondo un rapporto i grammi/litro).
Si ricade nella prima fascia, che ha natura amministrativa, se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 g/L e non superiore a 0,8 g/L, nella seconda fascia, con rilevanza penale, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/L e non superiore a 1,5 g/L e nella terza fascia, anch’essa penalmente rilevante, per tassi superiori a 1,5 g/L.
Quali sono i limiti di alcol alla guida
Per la maggior parte dei conducenti il limite ordinario è 0,5 grammi per litro.
Superata questa soglia, si entra nell’ambito della guida in stato di ebbrezza.
Esistono però categorie per le quali il limite è più rigoroso: neopatentati, conducenti con meno di 21 anni e conducenti professionali devono infatti rispettare il principio del tasso alcolemico zero.
Limite ordinario di 0,5 g/L
Il limite di 0,5 g/L non deve essere interpretato come una soglia di sicurezza assoluta.
È una soglia legale, ma gli effetti dell’alcol sulla guida possono comparire anche prima, soprattutto in relazione a stanchezza, farmaci, condizioni fisiche, stomaco vuoto o assunzione rapida di bevande alcoliche.
Limite zero per neopatentati, under 21 e conducenti professionali
Per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per chi ha conseguito la patente B da meno di tre anni e per chi esercita professionalmente attività di trasporto di persone o cose, la disciplina è più severa.
In questi casi, anche valori inferiori a 0,5 g/L possono comportare conseguenze.
Perché anche valori bassi possono essere rischiosi
Il fatto che un valore sia inferiore al limite ordinario non significa necessariamente che la guida sia sicura.
Dal punto di vista della prevenzione, la scelta più prudente è semplice: se si deve guidare, si deve evitare di assumere alcol.
Per comprendere in modo orientativo come il peso, il sesso, le bevande assunte e il tempo trascorso possano incidere sull’alcolemia, puoi utilizzare il calcolatore online gratuito del tasso alcolemico.
Il risultato, però, resta una simulazione e non sostituisce in alcun modo un accertamento ufficiale.
Quali sono le pene per chi guida in stato di ebbrezza:
Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito:
Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio.
Con la sentenza di condanna, anche in caso di sentenza di patteggiamento, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
La confisca è disposta anche nel caso sia stata applicata la sospensione condizionale della pena.
Guida in stato di ebbrezza, prima volta: cosa succede
Molte persone, dopo un controllo positivo, sperano che l’assenza di precedenti renda la vicenda meno grave.
La circostanza che per il soggetto fermato in stato di ebbrezza fosse la prima volta può incidere sulla valutazione complessiva, ma non elimina automaticamente le conseguenze.
Tutto dipende dal tasso rilevato, dall’eventuale causazione di incidenti, dalla categoria del conducente e dalle modalità dell’accertamento.
Prima volta con tasso tra 0,5 e 0,8 g/L
Se il tasso è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/L, la contestazione resta normalmente amministrativa.
Anche in questo caso, però, possono esserci sospensione patente e decurtazione punti.
Prima volta con tasso superiore a 0,8 g/L
Se il tasso supera 0,8 g/L, la prima contestazione può comunque comportare un procedimento penale.
In concreto, possono essere valutati strumenti come l’opposizione al decreto penale, i lavori di pubblica utilità o la messa alla prova, se ne ricorrono i presupposti.
Prima volta con incidente
La presenza di un incidente cambia sensibilmente il quadro.
Anche se non ci sono feriti, l’incidente può incidere sulle sanzioni e sulla valutazione del caso.
In caso di incidente, potrebbe infatti essere concessa la sospensione del processo con messa alla prova ma non i lavori di pubblica utilità, negati in caso di sinistro.
Se invece ci sono feriti, possono entrare in gioco ulteriori fattispecie, come le lesioni stradali, da valutare tempestivamente con l’assistenza di un legale.
La prima cosa da controllare: verbale e alcoltest
Dopo una contestazione per guida in stato di ebbrezza, la prima attività utile da compiere è verificare gli atti.
Bisogna controllare tasso rilevato, orari, distanza temporale tra le misurazioni, apparecchio utilizzato, documentazione dell’etilometro, avvisi dati al conducente e descrizione dei fatti.
Come viene accertato lo stato di ebbrezza alcolica
Al fine di accertare se il conducente si sia posto alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi, anche attraverso apparecchi portatili.
Accertamenti qualitativi e controlli più approfonditi
Quando gli accertamenti qualitativi effettuati dagli operanti hanno dato esito positivo, ovvero in caso di d’incidente o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure più approfondite, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando.
Accertamenti presso le strutture sanitarie
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale , da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate.
In tal caso, le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, unitamente alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Copia della predetta certificazione deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al Prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Qualora l’esito degli accertamenti sopra descritti non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti qualitativi abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo.
La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
Qualora dagli accertamenti “quantitativi” risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla norma.
Alcoltest, etilometro e accertamento del tasso alcolemico
L’accertamento del tasso alcolemico rappresenta il pilastro probatorio su cui si fonda l’applicazione delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza.
Per garantire la legittimità del procedimento e la validità delle sanzioni, l’ordinamento italiano impone il rispetto di rigidi protocolli tecnici e garanzie difensive.
Alcoltest ed etilometro: la differenza tecnica
Nel linguaggio comune i termini vengono spesso confusi, ma identificano due fasi e strumenti distinti:
Il precursore (Alcoltest): è un dispositivo portatile tascabile utilizzato dagli organi di Polizia per un primo screening rapido su strada.
Attraverso un soffio veloce, lo strumento indica semplicemente se l’alcol è presente o assente (spesso tramite spie colorate).
Non ha valore legale per la contestazione del reato, ma legittima gli agenti a procedere alla verifica successiva.
L’etilometro: è l’unico strumento di misura omologato che quantifica con precisione legale la concentrazione di etanolo nell’aria alveolare espirata.
Sfruttando la tecnologia a raggi infrarossi, esprime il valore in grammi per litro (g/l).
La procedura corretta di accertamento del taso alcolemico
Per cristallizzare la prova del reato, il Codice della Strada prevede una procedura tassativa.
L’accertamento tramite etilometro deve consistere in due misurazioni consecutive, effettuate a una distanza temporale di almeno 5 minuti l’una dall’altra.
Il valore finale che determina la fascia di gravità dell’illecito (amministrativa o penale) è quello più basso tra i due risultati rilevati.
Se le due prove evidenziano un trend in discesa o anomalie temporali, l’accertamento può essere contestato in sede giudiziaria.
Garanzie difensive e vizi di legittimità
Il controllo con l’etilometro è un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile.
Per questo motivo, prima di procedere al soffio, gli agenti hanno l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia.
La mancata menzione di questo avviso nel verbale (o l’omissione dello stesso) determina la nullità assoluta del test, rendendo inutilizzabile la prova nel processo penale.
Inoltre, sotto il profilo puramente tecnico, l’etilometro deve essere sottoposto a omologazione ministeriale e a una taratura periodica annuale presso il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli (CSRP).
L’amministrazione è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento dello strumento: l’assenza del certificato di verifica periodica aggiornato rende il rilevamento nullo e inefficace.
Verbale, orario e doppia misurazione
Gli orari sono importanti.
Bisogna verificare l’orario del controllo, quello delle singole prove, il tempo trascorso dall’ultima assunzione di alcol e la coerenza tra i dati riportati nel verbale e gli scontrini dell’etilometro.
Possibili vizi dell’accertamento
Tra gli aspetti da verificare vi sono omologazione, taratura, corretta manutenzione dell’apparecchio, modalità di esecuzione del test, presenza degli scontrini, avvisi al conducente e completezza del verbale.
Questo non significa che ogni alcoltest sia automaticamente contestabile.
Significa, però, che l’accertamento deve essere analizzato tecnicamente prima di assumere decisioni difensive.
Diritto all’assistenza difensiva
In alcuni momenti della procedura possono essere rilevanti gli avvisi relativi alla facoltà di farsi assistere da un difensore.
La presenza o l’assenza di tali avvisi deve essere verificata negli atti, perché può incidere sulla strategia difensiva.
Cosa succede in caso di rifiuto di sottoporsi all’alcool test
La norma prevede che, in caso di rifiuto dell’accertamento, sia di quello “qualitativo” da eseguirsi nell’immediatezza dagli organi di Polizia con apparecchi portatili, sia di quelli “quantitativi” (prelievo di campioni di liquidi biologici) da effettuarsi presso strutture sanitarie, il conducente è punito con le pene previste in caso di accertamento del tasso alcolemico più alto.
In poche parole, si presume un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) che, come già detto, prevede la punizione del colpevole con una ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e con l’arresto da sei mesi ad un anno.
La condanna, in tal caso, comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le modalità previste in caso di accertamento di tasso alcolemico più grave (superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Cosa accade se la guida sotto l’influenza dell’alcool viene accertata in ore notturne
Nel caso in cui, l’accertamento di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche avvenga dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00, l’ammenda rispettivamente prevista per i tre scaglioni è aumentata da un terzo alla metà.
Qualora venga ritenuta sussistente l’aggravante prevista in caso di commissione del reato nelle ore notturne, in caso di condanna, una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna verrà destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna.
Sospensione, ritiro e revoca della patente
Patente ritirata, sospesa o revocata non sono la stessa cosa.
Nella pratica, però, chi viene fermato per guida in stato di ebbrezza vive spesso questi provvedimenti come un unico problema: non poter guidare.
Anche in questo caso, consultare un legale rappresenta la strategia migliore al fine di evitare o comunque minimizzare, non solo le possibili conseguenze penali, ma anche i disagi conseguenti alle sanzioni accessorie applicabili in caso di accertamento di reato.
Conserva il provvedimento ricevuto e tutta la documentazione relativa all’accertamento. Presupposti, durata, termini e possibili rimedi dipendono dalla specifica vicenda e devono essere valutati sulla base degli atti.
Ritiro immediato della patente
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, in caso di lesioni o recidiva, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente ed, entro dieci giorni, la trasmette alla Prefettura, unitamente al rapporto .
Il ritiro avviene, quindi, nell’immediatezza del controllo, quando gli organi accertatori contestano la violazione e trasmettono gli atti all’autorità competente.
È il primo effetto pratico che molte persone subiscono.
Sospensione provvisoria della patente
La patente ritirata durante il controllo degli agenti accertatori viene trasmessa, unitamente al rapporto, al Prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione il quale, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida fino a un massimo di tre anni.
Tale provvedimento ha natura provvisoria e cautelare.
Sospensione della patente
La sospensione della patente è il provvedimento consistente nella privazione temporanea del documento abilitativo di guida: è una vera e propria sanzione accessoria disposta dal Prefetto, dalla Motorizzazione o dall’Autorità Giudiziaria.
Alla scadenza, il documento viene restituito.
Con il provvedimento in questione viene impedito al trasgressore di circolare alla guida di qualsiasi veicolo per la conduzione del quale sia richiesto detto titolo.
La durata varia in base alla fascia alcolemica, alla presenza di incidente, alla categoria del conducente e ad eventuali precedenti.
Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni prescritte dalla legge.
Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
Revoca della patente nei casi più gravi
La revoca della patente è un provvedimento tendenzialmente permanente.
Quando la revoca è irrogata a titolo di sanzione amministrativa accessoria all’esito dell’accertamento di reati gravi (omicidio colposo e lesioni personali stradali gravi o gravissime), la stessa sanzione viene disposta in sentenza dal Giudice e successivamente applicata dal Prefetto.
In tali casi, il procedimento di applicazione della revoca della patente di guida da parte dell’autorità prefettizia prende avvio solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza che l’ha disposta.
La revoca comporta la perdita del titolo di guida e la necessità di seguire un percorso volto a riacquistare i requisiti psicofisici per poter tornare a guidare.
Dopo la revoca, bisogna sostenere nuovamente l’esame di guida (dopo almeno due anni) per riottenere la patente e si viene considerati neopatentati.
Come riavere la patente dopo una contestazione per alcol
Per riavere la patente possono essere necessari adempimenti amministrativi, visite mediche presso la Commissione Medica Locale, rispetto dei termini di sospensione e verifica di eventuali prescrizioni.
Anche per questo, è importante non valutare la sola sanzione penale, ma il complesso delle sanzioni accessorie applicabili al caso concreto.
Guida in stato di ebbrezza e incidente stradale
Se un conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni previste dalla legge vengono automaticamente raddoppiate.
Tasso tra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione pecuniaria raddoppiata e sospensione della patente fino a 1 anno.
Tasso tra 0,8 e 1,5 g/l: arresto fino a un anno e sospensione della patente fino a 2 anni.
Tasso superiore a 1,5 g/l: arresto fino a 2 anni, revoca della patente e confisca del veicolo.
Se l’incidente provoca lesioni personali o il decesso di altre persone, si applicano le gravissime pene detentive previste per il reato di Omicidio stradale o Lesioni personali stradali.
- Fermo e confisca: Nei casi più gravi (tasso superiore a 1,5 g/l), il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, a meno che appartenga a una persona estranea al reato.
- Addio patente: Se il conducente provoca un incidente con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è prevista la revoca diretta della patente, e non la semplice sospensione.
- Niente lavoro di pubblica utilità: Normalmente, per i reati di guida in stato di ebbrezza è possibile sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità per estinguere il reato. Questa opzione è tassativamente esclusa se si è provocato un incidente.
Incidente senza feriti
Anche un incidente senza feriti può avere rilievo.
Danni a veicoli, urti contro ostacoli, fuoriuscita autonoma dalla carreggiata o sinistri lievi possono comunque incidere sulla contestazione e sulle sanzioni.
Incidente autonomo
Quando si parla di sinistro causato da guida in stato di ebbrezza, si pensa spesso a scontri tra veicoli o al coinvolgimento di pedoni.
Esiste, tuttavia, uno scenario altrettanto grave e frequente: l’incidente autonomo.
Uscire di strada da soli, urtare un muro o un palo a causa dell’alcol comporta conseguenze severissime, anche se non vengono coinvolte terze persone.
Il Codice della Strada punisce severamente chi provoca un incidente guidando sotto l’effetto di alcol e non fa distinzioni tra il coinvolgimento di altri veicoli e il sinistro solitario.
Se il conducente manifesta un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) e causa un incidente, tutte le sanzioni previste per la rispettiva fascia di reato vengono automaticamente raddoppiate.
Un altro aspetto sottovalutato riguarda i danni economici.
Anche se l’incidente non ha ferito nessuno, il contravventore è responsabile per i danni causati alle infrastrutture pubbliche (es. guardrail, pali della luce, ecc.) .
In caso di guida in stato di ebbrezza, infatti, le compagnie assicurative pagano i danni ai terzi (es. il Comune per il palo abbattuto) ma esercitano il diritto di rivalsa.
Questo significa che l’assicurazione chiederà il rimborso dell’intera cifra pagata direttamente al conducente, con conseguenze anche gravi dal punto di vista finanziario personale.
Incidente con feriti
Se ci sono feriti, la vicenda può diventare molto più seria.
La combinazione tra l’assunzione di alcol e la presenza di persone lese può trasformare un illecito stradale in un grave procedimento penale, drasticamente inasprito dalle recenti riforme normative.
Le pene detentive variano in base alla gravità delle lesioni riportate dalla vittima (calcolate sui giorni di prognosi medica) e al tasso alcolemico del conducente:
Se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l:
Lesioni Gravi (prognosi superiore a 40 giorni): la reclusione va da 3 a 5 anni
Lesioni Gravissime (malattia insanabile o perdita di un senso/arto): la reclusione sale da 4 a 7 anni nelle medesime condizioni di alterazione.
Tasso alcolemico intermedio (tra 0,8 e 1,5 g/l): la pena per lesioni gravi va da 1 anno e 6 mesi a 3 anni, mentre per le gravissime va da 2 a 4 anni.
Effetti sull’assicurazione
La guida in stato di ebbrezza può avere conseguenze anche sul piano assicurativo, soprattutto in relazione a clausole di rivalsa o esclusioni previste dalla polizza.
È opportuno verificare sempre il contratto assicurativo e la documentazione relativa al sinistro.
Nella maggior parte dei casi, in caso di sinistro con alcol oltre i limiti, la compagnia assicurativa paga i danni ai terzi danneggiati ma esercita il diritto di rivalsa.
Questo significa che l’assicurazione richiede al conducente responsabile di aver provocato un sinistro guidando in stato di ebbrezza la restituzione di tutte le somme pagate per il risarcimento.
Conseguenze immediate sulla patente e sul veicolo
In presenza di un sinistro con feriti, le tutele e i benefici standard (come la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità) decadono ed, inoltre, si applicano misure immediate:
- Revoca della patente: scatta automaticamente se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l. Non sarà possibile conseguire una nuova patente per diversi anni.
- Fermo e confisca: il veicolo subisce il fermo amministrativo per 180 giorni e la confisca definitiva se di proprietà del conducente.
- Dispositivo Alcolock: in caso di condanna, al rientro in possesso del titolo di guida si avrà l’obbligo di installare a proprie spese l’alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del motore se rileva tracce di alcol.
Guida in stato di ebbrezza e neopatentati
Per chi si mette al volante nei primi anni dopo il conseguimento della patente, il Codice della Strada non ammette sfumature.
A differenza dei conducenti esperti, per i quali il limite legale è fissato a 0,5 grammi per litro (g/l), per i neopatentati (nei primi 3 anni dal rilascio della patente) vige il principio della tolleranza zero.
Prima di guidare, non è consentito assumere alcuna quantità di alcol.
Il significato di “Tasso Alcolemico Zero”
La norma, disciplinata dall’Articolo 186-bis del Codice della Strada stabilisce che il limite legale di alcol nel sangue per i neopatentati è esattamente di 0,0 g/l.
Questo significa che anche un solo sorso di birra o un brindisi leggero, capaci di far registrare un valore minimo ma positivo all’etilometro, fanno scattare immediatamente la violazione.
Chi è considerato neopatentato
Ai fini della disciplina sull’alcol, sono considerati neopatentati i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B.
La regola riguarda anche i conducenti con meno di 21 anni.
Chi ha il limite del tasso zero
Neopatentati: tutti i conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B.
Giovani: tutti i guidatori con un’età inferiore ai 21 anni (anche se hanno la patente da più di 3 anni).
Professionisti del trasporto merci: conducenti che guidano veicoli per cui è richiesta la patente C, C+E, D, D+E.
Professionisti del trasporto persone: conducenti di autobus, taxi, auto a noleggio con conducente (NCC) e mezzi in servizio pubblico di linea.
Cosa succede se si viola il limite zero
Se un conducente, neopatentato o appartenente ad una delle suddette categorie, viene trovato con un tasso alcolemico superiore a zero, ma inferiore a 0,5 g/l (soglia in cui per gli altri non scattano sanzioni), subisce comunque una sanzione pecuniaria amministrativa (raddoppiata in caso di incidente).
La decurtazione di 5 punti dalla patente (che raddoppiano a 10 per i neopatentati).
Se il tasso supera lo 0,5 g/l, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada, ma aumentate di un terzo.
Recidiva nella guida in stato di ebbrezza
La recidiva è uno degli elementi che può aggravare maggiormente la posizione del conducente.
Guidare sotto l’effetto dell’alcol rappresenta una delle violazioni più severe del nostro Codice della Strada.
Tuttavia, se la prima infrazione comporta già sanzioni pesanti, la situazione diventa drasticamente complessa quando si configura la recidiva.
In caso di prima violazione, infatti, l’ordinamento offre una seconda chance attraverso i Lavori di Pubblica Utilità (LPU).
Svolgendo attività socialmente utili, il conducente può estinguere il reato, dimezzare i tempi di sospensione della patente e salvare il proprio veicolo dal sequestro.
Quando si parla di recidiva, questo beneficio viene espressamente vietato dalla legge.
Non ci sono sconti sulla pena detentiva e, se il tasso alcolemico riscontrato supera la soglia dello 0,8 g/l, il giudice deve disporre la confisca obbligatoria e definitiva del veicolo.
L’auto, se di proprietà del conducente, viene definitivamente acquisita dallo Stato per essere venduta o demolita.
Nel caso in cui il mezzo appartenga a una persona estranea ai fatti, l’auto si salva, ma la durata della sospensione della patente del guidatore viene automaticamente raddoppiata.
Cosa significa recidiva
Da un punto di vista legale, il concetto di recidiva è strettamente legato a una finestra temporale ben precisa: il biennio.
La legge stabilisce infatti che la reiterazione del reato si compia quando il conducente viene sorpreso per la seconda volta alla guida in stato di ebbrezza entro due anni dalla prima.
Attenzione, però, a un dettaglio tecnico fondamentale: il biennio non si calcola partendo dal giorno in cui è stato commesso il primo fatto, ma dalla data in cui la prima condanna è diventata definitiva (ossia passata in giudicato).
Questo significa che, a causa dei tempi tecnici dei processi, la recidiva può scattare anche se materialmente tra i due episodi sono trascorsi tre o quattro anni.
Perché serve una valutazione legale tempestiva
In presenza di recidiva, muoversi rapidamente è essenziale.
I margini difensivi possono dipendere da termini, notifiche, atti già emessi, documentazione sanitaria, verbali e precedenti provvedimenti amministrativi o penali.
In caso di recidiva non è possibile accedere ai Lavori di Pubblica Utilità, ma restano aperte altre strategie processuali.
Il legale deve valutare rapidamente se richiedere il Patteggiamento o il Rito Abbreviato.
Questi riti alternativi consentono di ottenere uno sconto di pena sulla sanzione detentiva fino a un terzo, accelerando la chiusura del processo e definendo con certezza i tempi di un’eventuale futura revoca o sospensione della patente.
In caso di recidiva nella guida in stato di ebbrezza è teoricamente possibile richiedere la messa alla prova (MAP), ma la concessione da parte del giudice non è affatto automatica e l’efficacia dello strumento deve superare un limite insormontabile stabilito dalla legge.
La prima e più importante regola riguarda l’utilizzo pregresso dello strumento: la messa alla prova può essere concessa una sola volta.
Se per il primo reato di guida in stato di ebbrezza il contravventore ha già usufruito della messa alla prova, non potrà richiederla una seconda volta per la recidiva.
Se, invece, il primo procedimento si era concluso con un decreto penale di condanna, un patteggiamento o l’applicazione dei Lavori di Pubblica Utilità (LPU), la strada della messa alla prova per il secondo reato resta tecnicamente aperta.
Consultare tempestivamente un legale consente di scegliere la strategia difensiva migliore.
Conducenti muniti di patente di guida con codici unionali 68 e 69
L’art. 186 del C.d.S., al comma 9-ter prevede che, in caso di condanna per il reati di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), del C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/L e tasso superiore a 1,5 g/L), sulla patente di guida siano apposti i codici unionali 68 (niente alcol) e 69 (guida di veicoli dotati di un dispositivo alcolock) conformemente alla norma EN 50436.
Tale annotazione rimane sulla patente per un periodo di almeno due anni nei casi di violazione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), del C.d.S. e di almeno tre anni per quelli di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), del C.d.S.
Tali prescrizioni decorrono dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna.
Una maggior durata della prescrizione può essere imposta dalla Commissione Medica in occasione della conferma di validità della patente.
Aggravamento delle sanzioni
Le sanzioni previste dall’art. 186, comma 2, lett. a) b) e c) del C.d.S. (guida in sato di ebbrezza nelle tre fasce di tasso alcolemico previste) sono aumentate di un terzo se il conducente è titolare di una pentente di guida sulla quale, a seguito di pregressa condanna, sono stati apposti i codici unionali 68 e 69, ancora in corso di validità al momento dell’accertamento della nova infrazione.
Interventi abusivi sui dispositivi alcolock e sui relativi sigilli
L’alcolock è un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico riscontrato nel guidatore sia superiore a zero.
In pratica, si tratta di un etilometro collegato alla centralina di accensione del motore che, qualora rilevi un tasso alcolemico positivo, impedisce l’accensione del motore.
L’art. 186, comma 9-quater del C.d.S. stabilisce che le sanzioni previste dall’art. 186, comma 2, lett. a) b) e c) del C.d.S. (guida in sato di ebbrezza nelle tre fasce di tasso alcolemico previste) sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco sia stato alterato o manomesso, ovvero siano stati rimossi o comunque manomessi i relativi sigilli.
Quale è il giudice competente a giudicare il reato di guida in stato di ebbrezza
La competenza a giudicare il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della Strada) appartiene al Tribunale ordinario penale in composizione monocratica.
Per quanto riguarda la competenza per territorio, la stessa spetta al Tribunale del luogo in cui è stato commesso il reato, ovvero dove le forze dell’ordine hanno effettuato l’accertamento con l’etilometro.
Per quanto riguarda invece la competenza in ordine al ricorso contro la sospensione della patente, va precisato che, anche quando scatta il procedimento penale (tasso superiore a 0,8 g/l), il ricorso contro questo specifico provvedimento cautelare del Prefetto va presentato al Giudice di Pace del luogo della violazione, parallelamente al processo penale che prosegue invece in Tribunale.
E’ possibile evitare il processo per il reato di guida in stato di ebbrezza?
Salvo il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un indicente stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Il decreto penale di condanna deve essere esaminato insieme alla contestazione e agli atti del procedimento. Una valutazione tempestiva consente di verificare le alternative processuali concretamente percorribili nel caso specifico.
Durata e svolgimento del lavoro di pubblica utilità
Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
Effetti dello svolgimento positivo
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
La decisione è ricorribile in cassazione.
Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente.
Violazione degli obblighi
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.
Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Guida in stato di ebbrezza: cosa fare subito dopo il controllo
Dopo un controllo positivo per guida in dato di ebbrezza, è importante agire con ordine e non prendere decisioni affrettate.
- 1. Conserva gli atti
Verbale, scontrini dell’etilometro, notifiche e documenti ricevuti devono essere conservati integralmente. - 2. Controlla gli orari
Orario del fermo, orario riportato sulle rilevazioni effettuate e intervallo tra le misurazioni possono essere rilevanti. - 3. Valuta il caso con un legale
Tasso rilevato, causazione di un incidente, categoria del conducente e precedenti cambiano la strategia. - 4. Non pagare o accettare provvedimenti senza aver prima verificato le conseguenze ad essi conneseIn particolare nei casi penali, una decisione affrettata può produrre effetti difficili da correggere. Prima di scegliere tra decreto penale, opposizione, patteggiamento o altre soluzioni, è opportuno analizzare gli atti.
La scelta della strategia difensiva
Affrontare un procedimento per guida in stato di ebbrezza richiede decisioni tempestive e una profonda conoscenza delle dinamiche processuali.
Come abbiamo visto, le variabili sono numerose: dalla verifica della regolarità dell’etilometro alla scelta del rito più conveniente, fino alla gestione delle pesanti sanzioni sulla patente.
Per tutelare i propri diritti ed evitare conseguenze irreversibili, il supporto di un professionista è fondamentale.
Lo studio legale offre una valutazione preliminare del caso e un preventivo chiaro e dettagliato per ogni fase difensiva.
Contatta lo studio per un colloquio orientativo e per pianificare la difesa con la massima trasparenza.
Conclusione
La guida in stato di ebbrezza non è una semplice infrazione da archiviare con leggerezza.
A seconda del tasso alcolemico e delle circostanze, può comportare sanzioni amministrative, procedimento penale, sospensione o revoca della patente, conseguenze sul veicolo e problemi assicurativi.
Il dato alcolemico è fondamentale, ma non è l’unico elemento da valutare.
Verbale, etilometro, orari delle misurazioni, eventuale causazione di incidente, lesioni, categoria del conducente e precedenti possono modificare sensibilmente il quadro.
Se hai ricevuto una contestazione per guida in stato di ebbrezza, la scelta più prudente è far analizzare subito gli atti.
Solo una valutazione concreta del caso consente di comprendere quali siano gli strumenti difensivi realmente percorribili.