L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, disciplinato dagli artt. 168-bis e ss. c.p. e dagli artt. 464-bis e ss. c.p.p., rappresenta uno dei principali strumenti di giustizia riparativa introdotti nell’ordinamento italiano. Esso consente, al ricorrere di determinati presupposti, la definizione del procedimento penale mediante lo svolgimento di un programma di trattamento, comprendente condotte riparatorie e lavori di pubblica utilità, il cui positivo esito determina l‘estinzione del reato.
Tra le questioni che hanno maggiormente impegnato dottrina e giurisprudenza figura l’applicabilità dell’istituto ai reati previsti dal Codice della strada, caratterizzati da una disciplina speciale e da una particolare rilevanza sul piano della tutela della sicurezza della circolazione.
L’analisi della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali consente oggi di delineare un quadro sufficientemente stabile circa l’accessibilità della messa alla prova nei principali reati stradali.
I requisiti generali di ammissibilità della sospensione del processo con messa alla prova
L’art. 168-bis c.p. stabilisce che la messa alla prova è ammessa:
- per i reati puniti con la sola pena pecuniaria;
- per i delitti puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
- per i reati indicati dall’art. 550, comma 2, c.p.p., indipendentemente dal limite edittale.
L’accesso è subordinato alla presentazione di un programma elaborato con l’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), comprendente:
- attività di volontariato o lavoro di pubblica utilità;
- prescrizioni comportamentali;
- eventuale risarcimento del danno;
- eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il giudice è chiamato a formulare una prognosi favorevole circa l’astensione dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati e circa l’idoneità del programma al perseguimento delle finalità rieducative e riparative.
L’art. 168 bis del Codice Penale si pone l’obiettivo di offrire un percorso di recupero e reinserimento sociale a chi è imputato per reati meno gravi.
Di regola, il beneficio si concede una volta sola. Tuttavia, la Corte Costituzionale (nel 2022) ha introdotto un’eccezione: si può richiedere nuovamente se il nuovo reato è legato al primo da un vincolo di continuazione (stesso disegno criminoso).
In cosa consiste la messa alla prova?
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova è, inoltre, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità che consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
La legge, tuttavia, esclude dalla possibilità di accedere alla messa alla prova chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ritendendo il loro orientamento a delinquere non compatibile con un percorso di recupero.
In concreto, cosa comporta la messa alla prova?
Chi ottiene la messa alla prova deve rispettare tre impegni principali:
Riparare il danno: svolgere azioni per eliminare le conseguenze negative del reato e, se possibile, risarcire economicamente la vittima.
Affidamento ai servizi sociali: seguire un programma personalizzato che può includere attività di volontariato e il rispetto di regole specifiche su dove abitare, sugli spostamenti e sui locali da non frequentare
Lavori di pubblica utilità: svolgere un’attività gratuita a favore della collettività presso enti pubblici o associazioni di volontariato. Questo lavoro deve durare almeno 10 giorni, per un massimo di 8 ore al giorno. I compiti vengono scelti in base alle capacità della persona e organizzati in modo da non ostacolare lo studio, il lavoro, la salute e la vita familiare dell’imputato.
L’applicabilità della messa alla prova ai reati stradali
La circostanza che un reato sia previsto dal Codice della strada non costituisce, di per sé, causa ostativa alla messa alla prova.
Occorre piuttosto verificare, caso per caso, la ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 168-bis c.p.
L’evoluzione giurisprudenziale conferma una lettura favorevole all’applicazione dell’istituto ogniqualvolta esso sia compatibile con la gravità del fatto e con le esigenze di prevenzione speciale, valorizzando la funzione riparativa del procedimento e la responsabilizzazione dell’imputato.
In tale prospettiva, la messa alla prova costituisce non soltanto uno strumento deflattivo del processo, ma anche un modello di risposta sanzionatoria orientato ai principi di proporzionalità, rieducazione e giustizia riparativa sanciti dalla Costituzione.
Ne consegue, che la messa alla prova risulta generalmente ammissibile per i seguenti reati stradali:
- guida in stato di ebbrezza nelle ipotesi meno gravi;
- guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- lesioni stradali colpose, nelle ipotesi rientranti nei limiti di pena previsti dalla legge;
- omissione di soccorso, quando la cornice edittale lo consenta;
- altri delitti colposi derivanti dalla circolazione stradale, purché rispettino i limiti previsti dall’art. 168-bis c.p.
L’ammissibilità, tuttavia, trova dei limiti e deve essere valutata alla luce delle aggravanti contestate, visto che possono incidere sul limite massimo della pena edittale.
Guida in stato di ebbrezza e messa alla prova
La guida in stato di ebbrezza presenta una disciplina articolata in tre fasce di gravità.
Le ipotesi previste dall’art. 186, comma 2, lettere b) e c), del Codice della strada costituiscono reato e, ricorrendone i presupposti, consentono l’accesso alla messa alla prova.
Particolare interesse assume il rapporto tra la messa alla prova e il lavoro di pubblica utilità disciplinato dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.S.
La giurisprudenza ritiene che i due istituti siano autonomi:
- il lavoro di pubblica utilità previsto dal Codice della strada costituisce una sanzione sostitutiva applicabile dopo l’accertamento della responsabilità;
- la messa alla prova interviene invece nella fase processuale e determina, in caso di esito positivo, l’estinzione del reato senza pronuncia di condanna.
L’imputato conserva, pertanto, la facoltà di optare per la soluzione processualmente più favorevole.
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e messa alla prova
Analoghe considerazioni valgono per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Anche in questo caso, il legislatore prevede il lavoro di pubblica utilità quale beneficio autonomo rispetto alla messa alla prova.
La compatibilità tra i due istituti è ormai pacificamente riconosciuta, trattandosi di strumenti aventi presupposti, natura e finalità differenti.
Lesioni stradali colpose e messa alla prova
L’introduzione dei reati di lesioni stradali colpose ha inizialmente sollevato dubbi circa l’applicabilità della messa alla prova.
L’orientamento oggi prevalente ritiene che l’istituto sia accessibile nelle fattispecie rientranti nei limiti edittali previsti dall’art. 168-bis c.p., mentre resta escluso nelle ipotesi aggravate che superano il limite massimo di pena.
In tali procedimenti assume particolare rilievo la componente riparativa.
Il risarcimento del danno alla persona offesa, pur non costituendo requisito indefettibile, rappresenta uno degli elementi maggiormente valorizzati dal giudice nella valutazione dell’idoneità del programma trattamentale.
Omicidio stradale, preclusa la messa alla prova
Diversa è la situazione con riferimento all’omicidio stradale.
L’elevato trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 589-bis c.p. comporta normalmente il superamento del limite massimo di quattro anni previsto dall’art. 168-bis c.p.
Ne consegue che, nella generalità dei casi, l’accesso alla messa alla prova risulta precluso.
L’esclusione discende non dalla natura del reato, ma esclusivamente dal superamento del limite edittale fissato dal legislatore quale requisito generale di ammissibilità.
La posizione della giurisprudenza
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente chiarito che la messa alla prova costituisce un istituto di carattere generale.
Le eventuali discipline speciali previste dal Codice della strada non escludono automaticamente la sua applicabilità, salvo che la legge introduca un espresso divieto.
È stato inoltre precisato che:
- la richiesta può essere formulata anche nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- il giudice conserva un ampio margine di valutazione circa l’idoneità del programma;
- assumono particolare rilievo la condotta successiva al fatto, il risarcimento del danno, la collaborazione dell’imputato e la concreta capacità rieducativa del percorso proposto.
L’orientamento valorizza la funzione costituzionale della pena, favorendo strumenti alternativi capaci di perseguire efficacemente finalità preventive e riparative.
Profili pratici
Dal punto di vista difensivo, la predisposizione del programma assume un’importanza decisiva.
Nei procedimenti per reati stradali risultano particolarmente significativi:
- il tempestivo risarcimento delle persone offese;
- l’adesione a percorsi di educazione alla sicurezza stradale;
- eventuali programmi terapeutici in presenza di problematiche alcool-correlate o tossicologiche;
- attività di volontariato coerenti con la natura del reato;
- il corretto coinvolgimento dell’UEPE sin dalle prime fasi del procedimento.
Un programma ben strutturato aumenta sensibilmente le probabilità di accoglimento dell’istanza.