Il Codice della Strada, all’art. 222, prevede l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie in modo automatico in caso di accertamento di alcuni reati stradali.
In particolare, qualora dalla violazione delle norme previste dal Codice della Strada derivino danni alle persone, il giudice con la sentenza di condanna applica, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, anche le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

Per quanto tempo può essere sospesa la patente in caso di reato stradale?

Quando dal fatto deriva una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è fino a due anni.
Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.

Quando è prevista la revoca della patente?

La revoca della patente di guida viene disposta in caso di condanna, anche a seguito di patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. La revoca si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
In caso di condanna per tali reati, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. In realtà, nel 2029, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), per i reati di cui agli artt. 589 bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del Codice Penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa nel caso non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis del Codice Penale.

Cosa accade in caso di recidiva?

Nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione, il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

In caso di revoca, dopo quanto tempo si può conseguire una nuova patente?

Nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente per i reati di cui all’articolo 589 bis, secondo, terzo e quarto comma, del Codice Penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca.
Nel caso di revoca disposta a seguito di condanna per il reato di cui all’articolo 589 bis, quinto comma, del Codice Penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca.
Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del Codice della Strada. Il termine è ulteriormente aumentato, sino a trenta anni, nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del Codice della Strada, e si sia dato alla fuga.
Nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente per i reati di cui agli articoli 589 bis, primo comma (omicidio stradale non aggravato), e 590 bis del codice penale (lesioni personali gravi e gravissime non aggravate), l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del Codice della Strada. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

Di seguito una tabella sinottica:

TABELLA RIASSUNTIVA: DIVIETO NUOVO CONSEGUIMENTO PATENTE EX ART. 222 C.D.S.

Reato Presupposto e CondottaTermine BaseCon Precedente Specifico (Ebbrezza/Stupefacenti)Con Aggravante della Fuga (Art. 189 C.d.S.)
Omicidio Stradale Aggravato
(Art. 589-bis, commi 2, 3 e 4 c.p.)
15 Anni20 Anni30 Anni
Omicidio Stradale con Colpa della Vittima
(Art. 589-bis, comma 5 c.p.)
10 AnniNon specificatoNon specificato
Omicidio Stradale Base o Lesioni Gravi/Gravissime
(Artt. 589-bis, c. 1 e 590-bis c.p. – Solo se revocata)
5 Anni10 Anni (Raddoppio)12 Anni
Al riguardo, tuttavia, appare fondamentale considerare l’impatto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 in ragione della quale:
    • L’automatismo della revoca è venuto meno: il testo fa riferimento all’«applicazione della sanzione accessoria della revoca per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis». La Consulta ha stabilito che la revoca della patente è automatica solo nelle ipotesi aggravate da stato di ebbrezza grave o alterazione da stupefacenti.
    • Discrezionalità del giudice: Nelle ipotesi di omicidio stradale “base” (primo comma) o di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.), il giudice ha la facoltà di valutare se applicare la revoca oppure la meno afflittiva sospensione della patente.

Resta inteso che, laddove il giudice decida effettivamente di disporre la revoca, i termini temporali per poter presentare domanda per una nuova patente sono esattamente quelli riportati

Cosa accade se il conducente è titolare di patente estera?

Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il Prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida per il tramite del collegamento informatico integrato.